Il datore di lavoro può assoldare agenzie investigative al solo scopo di verificare gli illeciti.
Accolto il ricorso del dipendente licenziato a dopo una doppia sconfitta in sede di merito. Ma il contenzioso non è finito.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infatti che la corte d’Appello di Roma abbia commesso un errore di diritto nel ritenere non applicabili i limiti imposti dall’art. 3 dello Stat. Lav. in quanto “il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un’agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore”, ma deve essere limitato agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale.
La Corte ha ricordato che il datore di lavoro ha il diritto di controllare che i propri lavoratori adempiano correttamente ai propri compiti e che tale diritto deriverebbe direttamente dagli artt. 2086 e 2104 c.c..
Tale potere potrà essere fatto valere sia per mezzo della propria struttura gerarchica, di nascosto o in via palese, sia da soggetti terzi come guardie giurate o investigatori privati.
Nel caso in cui nella catena aziendale si individuino dei dipendenti con il compito preciso di vigilare sul corretto adempimento della prestazione degli altri lavoratori, il datore di lavoro dovrà comunicare il nome di questi a tutta la platea aziendale, al fine di consentirne il riconoscimento.
Per conoscere l’esito definitivo della faccenda però bisognerà aspettare la Corte d’Appello per il rinvio sullo scopo dell’intervento investigativo. La Corte deciderà sull’accertamento volto al controllo dell’adempimento del lavoratore o su eventuali illeciti, e se un illecito nel comportamento del lavoratore si sia venuto a verificare.
In quest’ultimo caso la sanzione del licenziamento per giusta causa irrogata dal datore di lavoro potrà essere ritenuta efficace?
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