Norme in vigore dal 24 luglio per le integrazioni salariali. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio il testo del decreto interministeriale Lavoro e Economia che dispone l’adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà bilaterale.
I Fondi di solidarietà sono finalizzati ad assicurare ai dipendenti del settore delle attività professionali la tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per tutti quei settori e aziende che non usufruiscono degli ammortizzatori sociali (CIGO e CIGS).
Nello specifico, il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria vigente.
“Per ciò che concerne la contribuzione al Fondo, l’articolo 6 del presente Decreto dispone le aliquote di riferimento da osservare per la contribuzione in relazione alle casistiche espressamente indicate e calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Di seguito le percentuali:
0,50% (2/3 a carico del datore e 1/3 a carico del lavoratore) per i datori che nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda hanno occupato fino a 5 dipendenti in media;
0,80% (2/3 a carico del datore e 1/3 a carico del lavoratore) per i datori che nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda hanno occupato più di 5 dipendenti fino ad un massimo di 15;
1% (2/3 a carico del datore e 1/3 a carico del lavoratore) per i datori che nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda hanno occupato più di 15 in media;
contributo addizionale a carico del datore, in caso di fruizione dell’assegno, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
All’articolo successivo, si disciplina l’importo dell’assegno di integrazione salariale, il cui valore è pari alla prestazione dell’integrazione salariale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n.148 del 2015, con il relativo massimale.
Per quanto riguarda invece la procedura di accesso ex art.8 si richiede, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività, la comunicazione preventiva del datore alle articolazioni territoriali delle Parti firmatarie dell’accordo 27 dicembre 2022, contenente precise informazioni, tra cui le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro”.
Il DM 21 maggio 2024 entra in vigore il 24 luglio.
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